Statuto

Associazione Culturale “Il Grano Verde”

Articolo I.                   Denominazione e sede

E’ costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore l’Associazione denominata: “ASSOCIAZIONE CULTURALE IL GRANO VERDE”, la stessa   assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L’acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L’associazione ha sede legale a Torino in Corso Vittorio Emanuele II, 176.

Il trasferimento della sede legale nello stesso comune non comporta modifica statutaria e potra' avvenire con delibera del Consiglio Direttivo, con l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Il trasferimento della sede legale in altra citta' dovra' essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

Articolo II.                Statuto

L’associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

L’assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Articolo III.            Efficacia dello Statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all’associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’associazione stessa.

Articolo IV.             Interpretazione dello Statuto

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Articolo V.                Finalità e Attività

L’associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui alla lettera I) dell'art. 5 del D. leg. 117/2017.

  1. Promuovere e realizzare iniziative di carattere ricreativo, culturale, artistico, sportivo e turistico atte a dare un contenuto sociale al tempo libero degli associati;
  2. Favorire e sollecitare iniziative atte ad armonizzare la vita associativa, culturale, artistica, sportivo turistica atte a dare un contenuto sociale al tempo libero degli associati;
  3. Promuovere l'assistenza e la solidarieta' fra i soci;

L'associazione intende operare nei settori sociale e culturale, promuovendo uno stile di vita improntato sul rispetto dell'ambiente e di tutti gli esseri viventi che lo popolano nell'ottica di una prospettiva ecologica e sistemica. L'operato dell'Associazione e' centrato sui diritti della persona intesa a valorizzarla nella sua globalita', a sostegno di uno sviluppo “ dignitoso “ e armonioso dal punto di vista individuale, sociale e territoriale. Focus dell'associazione “ il Grano Verde” e' quella di offrire a coloro che la desiderano, la possibilita' di trovare l'armonia del corpo e dello spirito, per aiutarci a percorrere serenamente il nostro cammino, tracciato per noi sin dal momento in cui siamo nati.  L'associazione promuove ed organizza incontri, convegni e dibattiti per avviare un cammino di conoscenza e formazione. Propone attivita' sia fisiche che emozionali, mediante l'elaborazione di progetti formativi anche collaborando con enti e professionisti del settore benessere sia pubblici che privati. Inoltre cura la produzione e la distribuzione di materiale culturale e didattico. Sono noti  i detti “NOI SIAMO QUELLO CHE MANGIAMO” e “MENTE SANA IN CORPORE SANO”, per questi motivi abbiamo considerato il grano una scelta perfetta per il suo abbondante contenuto di glucosio (che e' il nostro carburante primario), grazie al quale il nostro cervello lavora  al meglio. Il grano verde e' giovane e deve crescere, acquisendo tante buone energie. Quando sara' maturo potra' donare la sua grande propreta' e sapienza a chi lo raccoglie. Per portare avanti questo progetto, l'Associazione si prefigge di  promuovere le potenzialità del mondo dell'infanzia, dell'adolescenza, dell'età adulta e della genitorialita', fare emergere i loro bisogni e offrire a questi, risposte adeguate attraverso progetti, servizi e attivita' educative, sostegno terapeuticio psicologico, e pedagogico, formazione e consulenza. Gli interventi, sono rivolti all'intera collettività: alle famiglie, agli istituti scolastici, ai centri di aggregazione e sportivi, alle strutture di accoglienza (educative / terapeutiche / sociosanitarie / per immigrati / ...), alle istituzioni in genere. Lo scopo pertanto e' quello di sostenere la crescita, le relazioni, i contesti di origine e appartenenza, promuovendo il benessere e la qualità di vita della persona attraverso la tutela dei suoi diritti fondamentali, sensibilizzare verso una visione integrata del benessere mente-corpo in una prospettiva sistemica e bio-psico-sociale. L'operato dell'associazione è centrato sul promuovere e organizzare,e partecipare a momenti culturali, di formazione e sensibilizzazione (seminari, convegni, conferenze, laboratori, consulenze) sui temi in linea con gli intenti dell'Associazione, tesi a realizzare, conoscenze e saperi in quelli che sono stati individuati come ambiti, quali migliorare la nostra esistenza attraverso la nutrizione universale.

In particolare per perseguire tali intenti, l'associazione si prefigge di:

  • stimolare la valorizzazione della diversità intesa come opportunità di confronto, arricchimento e crescita personale e sociale;
  • fornire strumenti e stimolare la riflessione sulla comunicazione come scambio relazionale tra individui, culture e specie diverse nel rispetto della specificità e unicità di ciascuno;
  • orientare e accompagnare all'inserimento sociale e lavorativo soggetti “deboli” e/o “svantaggiati”;
  • offrire servizi legati al benessere psicofisico e sociale rispondenti ai bisogni emergenti delle fasce “deboli” e/o “svantaggiate”;
  • creare spazi educativi e di socializzazione per bisogni specifici (minori, adulti, anziani, genitori e famiglie, immigrati, persone con disabilita' psico-fisica) e/o rivolti alla cittadinanza in generale;
  • promuovere la valorizzazione del territorio, delle culture e delle tradizioni locali attraverso attività di tipo esperienziale, e formativo svolte in luoghi di rilevanza paesaggistica e culturale;
  • progettare, organizzare, realizzare partecipare ad attività a stretto contatto con la natura (quali interventi assistiti con l'ausilio degli animali, orto-didattica, orto-terapia,trekking,erboristeria...), in contesti formativi, terapeutici e riabilitativi;
  • progettare, organizzare, promuovere e partecipare ad attività di ricerca volte al miglioramento delle conoscenze, delle tecniche e dei metodi applicativi inerenti le aree in cui l'associazione si prefigge di operare;
  • organizzare, promuovere e partecipare a momenti culturali, di formazione e sensibilizzazione (seminari, convegni, conferenze, laboratori, consulenze) sui temi in linea con gli intenti dell'associazione;
  • organizzare, realizzare e partecipare a iniziative che promuovono, in una visione olistica della persona, l'integrazione mente-corpo quali: pratiche psicomotorie, meditative, di consapevolezza corporea e di rilassamento.
  • creare o sostenere luoghi di incontro e dialogo tra culture e realtà diverse anche attraverso la gestione di centri di accoglienza, residenziali e non, con l'intento di arginare qualunque forma di isolamento ed emarginazione o discriminazione sociale;
  • organizzare attività musicali e di musicoterapia gestite da artisti musico terapisti e/o musico terapeuti;
  • somministrazione di alimenti e bevande non alcoliche in occasione di attività dell'associazione verso i propri soci nei periodi di risveglio bioenergetico e di vibrazione bioenergetica ed in occasione di altre attività specifiche ed incontri sociali;
  • somministrazione di alimenti e bevande anche al pubblico in occasione di particolari eventi;
  • organizzazione di attività tecniche divinatorie allo scopo di una diversa percezione di se stessi;
  • coaching e self-help per acquisire maggiori potenzialità;
  • ergonomia dell'ambiente;
  • creazione di corsi audio video da fruire su supporti e/o online;
  • tutte queste attività potranno essere erogate/fruite frontalmente e/o on-line;
  • curare, promuovere e/o partecipare a pubblicazioni su temi in linea con le finalità dell'associazione, pur mantenendo la propria autonomia patrimoniale ed organizzativa, culturale e ricreativa, si conformerà agli statuti ed ai regolamenti delle federazioni o degli enti di promozione cui l'associazione stessa si affilierà mediante delibera del Consiglio Direttivo.

L'associazione svolge le proprie attività con finalità di utilità sociale, nei confronti dei propri associati, e di terzi, senza alcun scopo di lucro e nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati.

L'associazione è apolitica, è aperta a tutti coloro che intendano praticare l'attività associativa, ed è caratterizzata dalla democraticità e dall'elettività e gratuità delle cariche associative. L'associazione può gestire strutture sociali e svolgere attività nei settori su elencati.

L’associazione si può avvalere di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, associazioni, società, istituzioni pubbliche o private od Enti, che praticano attività simili o collaterali alle proprie, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.

L’associazione potrà, inoltre, svolgere qualsiasi altra attività culturale, sociale, ricreativa, sportiva dilettantistica, organizzare iniziative ed eventi; potrà altresì compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare od immobiliare per il raggiungimento dei suoi fini. L’associazione non richiede ai Soci altri adempimenti all’infuori di quelli previsti dalle disposizioni del presente Statuto e dei relativi regolamenti di attuazione, in coerenza con i fini non patrimoniali dell’Associazione stessa. L’associazione, per il raggiungimento dei propri scopi, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni professionali e di lavoro autonomo, anche ricorrendo  ai propri associati. Per il perseguimento dei fini istituzionali, l’associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati e solo in casi particolari, per esempio in occasione di corsi e stage, dove sia richiesta una precisa competenza professionale in materia, potrà corrispondere dei compensi anche ai soci commisurati alla effettiva opera prestata.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell’organo di amministrazione.

L’associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Le previsioni contenute nel presente articolo che risultano essere incompatibili con la qualifica di onlus, quali le ulteriori finalità perseguite e le attività diverse dall’art. 10 del D.Lgs. 460/97, acquistano efficacia a decorrere dal termine indicato nella norma transitoria. Per lo svolgimento delle predette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Per il perseguimento dei propri scopi, l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi., tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonchè collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L'individuazione di tali attività, sarà operata dal Consiglio Direttivo con relativa delibera.

Articolo VI.             Ammissione

Sono associati dell’associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all’associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L’ammissione all’associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l’organo di amministrazione comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola.

L’aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Articolo VII.         Diritti e Doveri degli Associati

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
  • essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee,
  • esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
  • votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con il pagamento della quota associativa.
  • denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

  • rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
  • versare, la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento ed i termini annualmente stabiliti dall’organo competente.

Articolo VIII.      Volontario e Attività di Volontariato

L’associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

L’attività dell’associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Articolo IX.             Perdita della Qualifica di Associato

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L’associato può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta all’organo amministrativo.

L’associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’associazione. L’esclusione è deliberata dall’assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato.

L’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

Articolo X.                Gli Organi Sociali

Sono organi dell’associazione:

  • Assemblea degli associati
  • Consiglio Direttivo/organo di Amministrazione Presidente
  • Organo di controllo da nominare nei casi previsti dalla legge Organo di revisione da nominare nei casi previsti dalla legge

Articolo XI.             L’Assemblea

L’assemblea è composta dagli associati dell’associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E’ l’organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati, o massimo cinque nel caso il numero degli associati non sia inferiore a cinquecento.

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all’assemblea stessa.

E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione deve avvenire mediante avviso affisso nella sede dell’associazione o mediante comunicazione via telefonica o via e-mail.

L’assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l’organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’associazione.

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

Articolo XII.         Compiti dell’Assemblea

L’assemblea:

  • determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione; approva il bilancio di esercizio e bilancio sociale quando previsto;
  • nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  • nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
  • approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo XIII.      Assemblea Ordinaria

L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E’ ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Articolo XIV.       Assemblea Straordinaria

L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’associazione con la presenza di almeno il 50 per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

Articolo XV.          Consiglio Direttivo / Organo di Amministrazione

Il Consiglio Direttivo governa l’associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da numero minimo di 3 (tre) e un massimo di 9 (nove) membri eletti dall’assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. 3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi dei Consiglieri si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

  • amministra l'associazione
  • attua le deliberazioni dell’assemblea,
  • predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
  • predispone tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio
  • stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
  • cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
  • è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Runts,
  • disciplina l’ammissione degli associati,
  • accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati,
  • decide sulla ammissione di nuovi soci.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente dell’associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall’assemblea assieme agli altri componenti dell’organo di amministrazione.

Articolo XVI.       Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l’associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo presidente e dell’organo di amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l’assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

Articolo XVII.   Libri Sociali

L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

  1. il libro degli associati/aderenti tenuto a cura dell’organo di amministrazione;
  2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
  3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono;
  4. il registro dei volontari, tenuto a cura dell’organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta formulata all’organo amministrativo.

Articolo XVIII.         Risorse Economiche

Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:

  • quote associative;
  • contributi pubblici e privati;
  • donazioni e lasciti testamentari; rendite patrimoniali;
  • attività di raccolta fondi; rimborsi da convenzioni;
  • proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all’operatività del Runts.
  • ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Articolo XIX.       I Beni

I beni dell’associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’associazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’associazione e può essere consultato dagli associati.

Articolo XX.          Divieto di Distribuzione degli Utili e Obbligo di Utilizzo del Patrimonio

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Articolo XXI.       Bilancio

Gli ETS con ricavi/rendite/proventi/entrate superiori a 1.000.000 di euro annui, dovranno depositare nel Registro Unico del Terzo settore e pubblicare sul proprio sito il bilancio sociale, secondo gli schemi elaborati dal Ministero. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100.000 euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Articolo XXII.   Bilancio Sociale

E’ redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo XXIII.         Convenzioni

Le convenzioni tra l’associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall’organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell’associazione.

Articolo XXIV. Personale Retribuito

L’associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l’associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’associazione.

Articolo XXV.    Responsabilità ed Assicurazione degli Associati Volontari

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo XXVI. Responsabilità dell’Associazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.

Articolo XXVII.      Assicurazione dell’Associazione

L’associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’associazione stessa.

Articolo XXVIII.   Devoluzione del Patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo XXIX. Disposizioni Finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

Articolo XXX.    Norma Transitoria

  1. Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del Runts medesimo.
  2. L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Calendario

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